Continua la presentazione di ERA con la definizione di Pareri, Raccomandazioni, Decisioni, Relazioni di Audit, ecc..). Qui i capitoli precedenti.
Il Regolamento ERA 2016/796 descrive le attività in capo all’agenzia che si declinano con:
Raccomandazioni
• all’attenzione della CE in merito all’applicazione degli articoli 13 (CSM, CST, CSI, linee guida), 15 (Manutenzione veicoli), 17 (Merci pericolose), 19 (interoperabilità), 35 (progressi interoperabilità e sicurezza) 36 (personale ferroviario) e 37 (registri);
• all’attenzione degli Stati membri in merito all’applicazione dell’articolo 34 (monitoraggio NoBo);
• all’attenzione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza a norma dell’articolo 33, paragrafo 4 (carenze);
Pareri
• all’attenzione della Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 (valutazione delle modifiche atti emessi in ottemperanza a direttive, in particolare se segnalata una carenza, dell’articolo 42 (assistenza valutazione progetti), e delle autorità competenti degli Stati membri a norma degli articoli 10 (su richiesta OR nazionali o CE), 25 (progetti di norme nazionali) e 26 (esame di norme nazionali esistenti);
• sui metodi accettabili di rispondenza a norma dell’articolo 19.1.d) (carenze delle STI);
decisioni a norma degli articoli:
• 14 (Certificati di Sicurezza Unici),
• 20 (Autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli),
• 21 (Autorizzazioni all’immissione sul mercato di tipi di veicoli) e
• 22 (Messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra);
documenti tecnici a norma dell’articolo 19.1.f) in conformità dell’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797 (da considerare allegati alle STI);
relazioni di audit a norma degli articoli 33 (monitoraggio del funzionamento dei processi delle NSA) e 34 (monitoraggio dei NoBo):
linee guida e altri documenti non vincolanti che facilitino l’applicazione della legislazione sulla sicurezza e sull’interoperabilità ferroviarie a norma degli articoli 13 (CSM, CST, CSI), 19 (sub 1.i, relativamente all’interoperabilità), 28.6 (ERTMS), 32 (accreditamento dei laboratori), 33 (monitoraggio funzionamento processi NSA) e 37 (relativi ai registri).
decisioni a norma degli articoli:
• 14 (Certificati di Sicurezza Unici),
• 20 (Autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli),
• 21 (Autorizzazioni all’immissione sul mercato di tipi di veicoli) e
• 22 (Messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra);
documenti tecnici a norma dell’articolo 19.1.f) in conformità dell’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797 (da considerare allegati alle STI)
relazioni di audit a norma degli articoli 33 (monitoraggio del funzionamento dei processi delle NSA) e 34 (monitoraggio dei NoBo)
linee guida e altri documenti non vincolanti che facilitino l’applicazione della legislazione sulla sicurezza e sull’interoperabilità ferroviarie a norma degli articoli 13 (CSM, CST, CSI), 19 (sub 1.i, relativamente all’interoperabilità), 28.6 (ERTMS), 32 (accreditamento dei laboratori), 33 (monitoraggio funzionamento processi NSA) e 37 (relativi ai registri). Il passaggio dal Regolamento (UE) 883/2004 al Regolamento (UE) 2016/796, istituisce una “nuova” ERA poiché la investe di nuovi compiti, quali:
• un ruolo rafforzato nell’esame delle norme nazionali che gli Stati membri devono notificare alla CE e all’ERA mediante un nuovo strumento informatico (la banca dati unica delle regole – Single Rules Database – SRD) che sarà sviluppato dall’ERA. Il SRD sostituirà i registri esistenti se le norme nazionali applicabili sono accessibili al pubblico (documento di riferimento “RDD” e NOTIF-IT);
• l’ERA è l’autorità di sistema per l’ ERTMS e per la gestione delle richieste di modifica dei requisiti dei sottosistemi nell’ambito della STI CCS, della STI TAF e della STI TAP (per le applicazioni telematiche).
(Prossimamente presenteremo i compiti di ERA derivanti dal quadro legislativo e dalla cosiddetta Direttiva Sicurezza 798/2016).
1 D.ssa Anna Patacchini, Safety and Operations Unit – Project Officer presso ERA