Indennità per ritardi e bonus per mancata climatizzazione già dopo 24 ore: è la novità introdotta da Trenitalia per i clienti dei servizi nazionali, Frecce e Intercity che, dopo soltanto 24 ore dal viaggio, possono ora verificare se hanno diritto all’indennizzo o al bonus e richiederne l’emissione.
Il bonus, pari al 25% del prezzo del biglietto acquistato, può essere richiesto in caso di viaggi sulle Frecce Trenitalia già per ritardi compresi tra i 30 e i 59 minuti, ossia sotto la soglia dei 60 minuti prevista dalla normativa comunitaria. Si tratta, in questo caso, di un’autonoma iniziativa di Trenitalia.
Per ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti, su tutti i treni a percorrenza nazionale, il viaggiatore può invece optare tra il bonus e l’indennizzo in denaro, pari al 25% del prezzo del biglietto, percentuale che sale al 50% in caso di ritardi pari o superiori ai 120 minuti.
Anche l’indennità da ritardo per gli abbonati AV potrà essere richiesta già 24 ore dopo la data di scadenza dell’abbonamento, e sarà calcolata sulla base delle singole prenotazioni effettuate in appoggio al proprio abbonamento.
Bonus o indennizzo possono essere richiesti anche nel caso di “biglietto globale” o “biglietto globale misto”, ossia di soluzioni di viaggio proposte dai sistemi di vendita di Trenitalia che prevedono l’utilizzo, nel primo caso, di più treni del trasporto nazionale in combinazione tra loro e, nel secondo caso, di treni del trasporto nazionale e regionale Trenitalia, sempre in combinazione tra loro. E’ però indispensabile che i diversi servizi di Trenitalia siano acquistati contestualmente così come proposti dal sistema di vendita, in forza, appunto, di un “biglietto globale” o “biglietto globale misto”.
In tutti i casi il riconoscimento del bonus o dell’indennizzo può essere richiesto trascorse 24 ore dal viaggio e fino ai dodici mesi successivi, a qualsiasi biglietteria Trenitalia, all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto o compilando l’apposito modulo on line disponibile su trenitalia.com. Per i biglietti acquistati on-line è disponibile una funzionalità dedicata su trenitalia.com.
In caso di mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento nella vettura in cui il viaggiatore ha un posto a sedere, il bonus è pari al 25% del prezzo del biglietto.
Anche in questo caso, trascorse 24 ore dal viaggio, e fino ai dodici mesi successivi, il viaggiatore può rivolgersi a biglietterie, agenzie di viaggio, Call Center o utilizzare le funzionalità disponibili sul sito Internet di Trenitalia per verificare se ha diritto al bonus. Le modalità per richiederlo sono le stesse previste per l’indennità di ritardo.
Informazioni su trenitalia.com alle pagine Indennizzo_per_ritardo_del_trenoe Bonus_per_mancato_funzionamento_dell’impianto_di_climatizzazione